Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma della Regione Abruzzo che esclude, per gli impianti di smaltimento di rifiuti autorizzati, ad eccezione di quelli assoggettabili alla VIA, l'autorizzazione paesaggistica per variazioni non sostanziali). (Classif. 170003).
La disciplina di protezione del paesaggio rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., avendo il bene ambientale una struttura complessa che comprende non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere un certo ambito territoriale. (Precedente: S. 66/2018 - mass. 40777).
A fondamento della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., si pongono esigenze di uguaglianza, poiché la natura unitaria e il valore primario e assoluto del bene paesaggio ne impongono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale esigenza sarebbe vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l'irrilevanza paesaggistica di determinate opere, sostituendosi all'apprezzamento che compete alla legislazione statale; in ragione della competenza esclusiva dello Stato in materia paesaggistica, infatti, le eccezioni all'obbligo di autorizzazione paesaggistica devono essere espressamente stabilite dalla norma statale, anche regolamentare. (Precedente: S. 246/2017 - mass. 41651).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, l'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, nella parte in cui esclude, per gli impianti di smaltimento di rifiuti autorizzati, ad eccezione di quelli assoggettabili alla VIA, l'autorizzazione paesaggistica per modifiche non sostanziali. La norma impugnata dal Governo può riferirsi anche a interventi soggetti al parere paesaggistico, non ricompresi nei casi di esonero di cui all'art. 149 cod. beni culturali e all'Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017. Né rileva il riferimento ai soli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a VIA, stante la diversa funzione della VIA e dell'autorizzazione paesaggistica e l'autonomia dei due procedimenti).