Ordinanza 517/2000 (ECLI:IT:COST:2000:517)
Massima numero 25904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 21/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25903


Titolo
Impiego pubblico - Pensionati svolgenti attività retribuita - Indennità integrative speciali connesse a trattamenti di pensione e retribuzione - Divieto di cumulo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Manifesta inammissibilità - per erroneità del presupposto ermeneutico da cui muove il rimettente - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 e 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 impugnati, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevederebbero un generalizzato divieto di cumulo tra indennità integrative speciali in presenza di piu' retribuzioni o trattamenti di quiescenza o di retribuzione e pensione. Va, infatti, osservato che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, l'interpretazione contestata è ancora oggi - nonostante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti 3 gennaio 2000 - tutt'altro che maggioritaria o prevalente, sicché il rimettente avrebbe potuto scegliere un'interpretazione diversa, tanto più tenendo conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia del suddetto divieto generalizzato derivante dalle sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992; b) la disposizione di cui all'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 non è più in vigore in quanto è stata sostituita dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che, a sua volta, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalle sentenze n. 566 del 1989 e 494 del 1993; c) l'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è irrilevante ai fini della prospettata questione in quanto non ha contenuto autonomo e, presupponendo l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante, non può più riguardare l'indennità integrativa speciale. - V. sentenze nn. 566/1989 e 232/1992 ove è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un limite al di sotto del quale il divieto di cumulo tra indennità integrative speciali non può operare. - V. sentenze nn. 566/1989 e 494/1993 nonchè ordinanza n. 438/1998 sulla espunsione dal sistema dell'art. 2, comma settimo, della legge n. 324 del 1959. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte