Reati e pene - Incesto - Incriminazione dell'incesto tra gli affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora), quando ne derivi pubblico scandalo - Lamentata irragionevolezza della norma penale, con riguardo alla necessaria proporzione tra il valore del bene protetto e il valore della libertà personale, e con riguardo alla finalità rieducativa della pena - Censure basate non su vizi di legittimità costituzionale, ma sul piano della opportunità della norma - Non fondatezza della questione.
L'art. 564 del codice penale, che punisce come incesto i rapporti sessuali tra soggetti legati da vincoli di parentela o di affinità, tenuti in modo che ne derivi pubblico scandalo, trova la sua giustificazione obbiettiva nella finalità di protezione della famiglia, escludendo i rapporti sessuali tra componenti diversi dai coniugi, ivi compresi quelli degli affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora), nell'intento di evitare perturbazioni della vita familiare e di permettere la formazione di nuove strutture di natura familiare nell'ambito della più vasta società. Le scelte legislative, di creazione di una fattispecie delittuosa, di delimitazione dei confini della famiglia in cui opera il divieto, fino a comprendere, tra i soggetti del delitto, gli affini in linea retta, di irrogazione della pena nel campo delle relazioni affettive e sessuali e la sua proporzione rispetto al bene protetto, e quella di far dipendere la sua irrogazione dalla previsione del pubblico scandalo della relazione incestuosa, si giustificano con il legittimo perseguimento delle summenzionate finalità, con un non irragionevole bilanciamento tra la finalità repressiva e la protezione della tranquillità degli equilibri domestici da ingerenze intrusive, quali sono le investigazioni per la ricerca del reato, attraverso una valutazione non arbitraria del nesso di congruità tra tipo di reato (che non tutela un mero modo di apparire dell'istituto familiare) e il tipo e la quantità della pena stabilita. Insomma, non assurgono a vizi rilevabili nel giudizio di legittimità costituzionale le critiche di opportunità alla norma incriminatrice formulate dal giudice rimettente. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale. A.G.