Sentenza 519/2000 (ECLI:IT:COST:2000:519)
Massima numero 25907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 21/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25908


Titolo
Reati militari - Manifestazioni e grida sediziose - Lamentata mancanza di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice, in violazione del principio di legalità, nonché ritenuto contrasto con il principio di conformazione delle forze armate allo spirito democratico della repubblica, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di difesa, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento tra civili e militari in conseguenza della intervenuta depenalizzazione dell'analogo reato comune (art. 654 cod. pen.) - Non fondatezza della questione.

Testo

Secondo il risalente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, le manifestazioni e grida sediziose penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare, non quelle che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, che siano esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Nella diversità di disciplina tra ordinamento penale comune (dove il reato di grida e manifestazioni sediziose stato depenalizzato) e militare è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina e alla coesione delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in relazione al principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice (art. 25, secondo comma, Cost.), al principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero, (art. 21 Cost.), al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e alla ingiustificata disparità di trattamento tra civili e militari (art. 3 Cost.). - V. in materia le decisioni nn. 24/1989, 126/1985, 15/1973 e 120/1957. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 52  co. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte