Reati militari - Attivita' sediziose - Lamentata violazione del principio di legalità, per indeterminatezza della condotta incriminata, in contrasto con il principio di conformazione delle forze armate allo spirito democratico della repubblica, con la libertà di manifestazione del pensiero, con il diritto di difesa, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Atteso che il divieto della condotta di "attività sediziosa", che si connota degli stessi caratteri del reato di cui all'art. 183 del codice penale militare di pace, e si caratterizza con la sola nota differenziale costituita da un minimo di continuità e organizzazione perché l'attività sia idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del servizio militare, posto a tutela della disciplina militare, a sua volta strumentale e servente rispetto ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano, ne consegue - in base al principio della necessaria offensività in concreto del reato - che può essere qualificata sediziosa solo l'attività concretamente idonea a ledere le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione. - Sul principio di necessaria offensività in concreto dell'illecito penale, si vedano le sentenze nn. 263/00 e 360/1995. A.G.