Sentenza 520/2000 (ECLI:IT:COST:2000:520)
Massima numero 25909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
15/11/2000; Decisione del
15/11/2000
Deposito del 21/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Titolo
Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Norme di attuazione statutaria assunte a parametro della questione - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale - Reiezione.
Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Norme di attuazione statutaria assunte a parametro della questione - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale - Reiezione.
Testo
Le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, emanate con l'osservanza di apposite procedure, hanno valenza integrativa di precetti statutari e possono, quindi, essere utilizzate come parametri in sede di giudizio di costituzionalità. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato, sulla base di un diverso assunto, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. - V. sentenze nn. 260/1990, 36, 356 e 366/1992, 165/1994, 458/1995, 137/1998 ove è stato costantemente affermato il principio riportato in massima. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte