Ricorso in via principale della Provincia di Trento avverso legge statale - Eccepito difetto di un interesse attuale della ricorrente all'impugnazione della legge - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all'abitazione attengono, anche alla luce dell'evoluzione legislativa, alla materia dell'edilizia residenziale (come di recente delineata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) e riguardano, per taluni aspetti particolari, anche la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica. Poiché entrambe le suddette materie sono state assegnate dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla competenza legislativa delle province autonome, la Provincia di Trento ha un interesse concreto e attuale ad impugnare l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parti relative all'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità della questione presentata dall'Avvocatura dello Stato sulla base di un diverso assunto. - V. sentenze nn. 221/1975, 178/1987 e 27/1996 ove é stato affermato che le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all'abitazione attengono alla materia dell'edilizia residenziale e sono, quindi, riconducibili all'art. 8, n. 10, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. L.T.