Locazione di immobili urbani - Contributi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione - Requisiti necessari dei conduttori ed entità dei contributi - Determinazione con decreto ministeriale - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con l'autonomia provinciale, nel presupposto dell'applicabilità alla provincia medesima delle norme statali impugnate - Non fondatezza della questione.
L'attribuzione alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di competenza legislativa e amministrativa in materia di edilizia residenziale e di assistenza e beneficenza, non preclude allo Stato l'adozione delle misure previste dalla norma statale impugnata (la cui applicabilità alle Province autonome di Trento e Bolzano é espressamente prevista) in quanto esse si collegano al diritto all'abitazione la cui tutela, rientrando fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto della Costituzione, deve essere garantita attraverso la fissazione di livelli minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parte in cui, ove ritenuti applicabili alla Provincia di Trento, stabiliscono che requisiti minimi necessari per ottenere i contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e i criteri per la determinazione della relativa entità siano individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. - V. sentenza n. 217 del 1988 sulla tutela del diritto di abitazione nell'ambito della Costituzione. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.