Sentenza 520/2000 (ECLI:IT:COST:2000:520)
Massima numero 25912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 21/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25909  25910  25911  25913


Titolo
Locazione di immobili urbani - Interventi di sostegno ai conduttori, per il pagamento dei canoni locatizi - Ripartizione tra i comuni della quota delle risorse assegnate alle province autonome di Trento e di Bolzano - Criterio di preferenza per i comuni che concorrano alla realizzazione degli interventi di sostegno - Asserita lesione della autonomia finanziaria provinciale - Non fondatezza della questione.

Testo

L'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 impugnato nella parte in cui dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni della quota delle risorse loro assegnate dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione "sulla base di parametri che premino anche la disponibilità di comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi" a sostegno dei conduttori non limita l'autonomia finanziaria delle Province autonome (e, in particolare quella della Provincia di Trento). La norma impugnata deve essere interpretata in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige: e per quel che qui interessa, essa non può non armonizzarsi con la disciplina della Provincia autonoma di Trento nel senso che il riferimento ai Comuni deve essere inteso agli enti territoriali di base preposti dalla normativa provinciale all'erogazione dei contributi per l'integrazione del canone locatizio (ossia ai Comuni di Trento e Rovereto e ai Comprensori, quali raggruppamenti degli altri Comuni in cui é ripartito il territorio provinciale). Ai medesimi enti va, altresì, riferita l'indicazione relativa al criterio di preferenza nella ripartizione dei fondi che non appare, di per se', irragionevole in quanto e' logico che la Provincia autonoma riservi, nella misura da essa discrezionalmente stabilita, un trattamento in qualche modo privilegiato agli enti territoriali che abbiano eventualmente investito proprie risorse in vista degli obiettivi cui mira la legge statale in argomento. Non é pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 15

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5    co. 2  

legge  30/11/1989  n. 526  art. 5    co. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 526  art. 15    co. 2  

decreto legislativo  28/07/1997  n. 275  art. 2