Locazione di immobili urbani - Interventi di sostegno ai conduttori, per il pagamento dei canoni locatizi - Definizione dell'entità e delle modalità di erogazione dei contributi, da parte dei comuni - Ricorso della provincia di Trento, in via principale - Asserito, indebito, trasferimento diretto ai comuni, da parte delle norme statali anziché da parte di leggi provinciali, di funzioni amministrative rientranti nella competenza provinciale - Non fondatezza della questione.
L'art. 11, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 impugnato nella parte in cui stabilisce che i Comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto, deve essere interpretato in senso conforme allo statuto di autonomia, sicche' l'identificazione del Comune quale organismo terminale nell'attuazione del sistema di sostegno all'accesso alle locazioni deve essere inteso con riferimento ai comprensori e ai Comuni di Trento e Rovereto mentre il paventato trasferimento diretto di funzioni agli enti locali della Provincia deve essere considerato come presupposto rispetto all'esercizio delle funzioni di specifica competenza provinciale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge n. 431 del 1998. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.