Sentenza 106/2022 (ECLI:IT:COST:2022:106)
Massima numero 44810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  08/03/2022;  Decisione del  08/03/2022
Deposito del 28/04/2022; Pubblicazione in G. U. 04/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44809


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Rapporto di convenzionamento dei medici con il Servizio sanitario nazionale - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile - Requisiti di professionalità del personale medico - Natura di principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevede che le ASL possano assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la medesima ASL). (Classif. 231007).

Testo

Il rapporto convenzionale dei medici, rientrante nell'ambito della c.d. parasubordinazione, va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale; ne consegue la preclusione, per il legislatore regionale, di intervenire nella disciplina della materia e di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento, richiedendo il rapporto dei medici in convenzione una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, così come è previsto per il lavoro pubblico contrattualizzato. (Precedenti: S. 5/2020 - mass. 42249; S. 157/2019 - mass. 41750; S. 186/2016 - mass. 39017).


I requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute, poiché la competenza e la professionalità del personale sanitario sono idonee ad incidere sulla qualità e sull'adeguatezza delle prestazioni erogate e, quindi, sulla salute dei cittadini. Queste, pertanto, vanno garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroga da parte della legislazione regionale di dettaglio nell'esercizio della propria competenza concorrente. (Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496, S. 179/2021 - mass. 44121 e n. 38 del 2020 - mass. 41476).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l, e terzo, Cost., l'art. 21 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, che prevede che le ASL possono assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL. La disposizione impugnata dal Governo invade la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile in quanto, attribuendo alla ASL la detta facoltà in presenza di un requisito di accesso - l'anzianità triennale nel rapporto provvisorio - non contemplato dalla contrattazione collettiva, incide sulla disciplina del rapporto di convenzionamento dei medici con il Servizio sanitario nazionale, regolato dall'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Inoltre la disposizione, nell'imporre il solo citato requisito, si pone in contrasto con la disciplina degli accordi collettivi, che impongono, per l'assegnazione dei detti incarichi, il possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale e dell'attestato di idoneità all'esercizio della detta attività. Essa, infine, contrasta anche con requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale, i quali integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute). (Precedenti: S. 36/2021 - mass. 43637).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  18/05/2021  n. 10  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte