Polizia giudiziaria - Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria - Disciplina ministeriale dei compiti dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, promosso dal procuratore distrettuale della repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita lesione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Delibazione preliminare dell'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell'interno (emesso in attuazione del decreto legge n. 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991), ritenuto lesivo delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero e, in ispecie, di quelle relative alla diretta disponibilità, da parte di quest'ultimo, della polizia giudiziaria. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: dal momento che, quanto ai soggetti, sono legittimati ad esser parte del conflitto, sia il Procuratore distrettuale ricorrente, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'intero Governo al quale il decreto ministeriale impugnato deve essere imputato, secondo la configurazione dell'organo stabilita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione; e quanto all'oggetto del conflitto, poiché dal ricorrente Procuratore della Repubblica viene lamentata la lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.