Ordinanza 522/2000 (ECLI:IT:COST:2000:522)
Massima numero 25915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 21/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Trattamenti sanitari di emotrasfusione - Danni conseguenti alla salute - Assegno una tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quanti subiscano danni alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria o incentivata - Questione già rigettata - Assenza di nuove argomentazioni o di ulteriori profili - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - nella parte in cui non consentono di riconoscere il diritto all'assegno 'una tantum', previsto dalla normativa impugnata (relativamente al periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo) per le ipotesi di menomazione permanente alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria o incentivata nell'ambito di una politica sanitaria pubblica, alla diversa ipotesi di danno irreversibile alla salute subito per effetto di infezione HIV o epatite post-trasfusionale contratta in conseguenza di trattamenti trasfusionali ematici. Va, infatti, osservato che, come già affermato da questa Corte, il raffronto che il giudice rimettente istituisce tra la cogenza di un trattamento sanitario imposto per legge (o incentivato e promosso dalla pubblica autorità) e la necessità terapeutica derivante da una malattia dell'individuo di un trattamento emotrasfusionale non può essere seguito ai fini della richiesta equiparazione di disciplina in quanto soltanto la prima delle due situazioni considerate - e non la seconda - corrisponde a un interesse generale che impone costituzionalmente alla collettività di assumere la partecipazione alle difficoltà del singolo. - V. sentenza n. 27 del 1998 con la quale si e' estesa la tutela indennitaria prevista per il caso di menomazione permanente alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria anche all'ipotesi in cui la suddetta menomazione deriva da una vaccinazione promossa e incentivata nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. - V. sentenze nn. 226 e 423/2000 con le quali questioni analoghe o identiche a quella attualmente esaminata sono già state respinte. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte