Ordinanza 523/2000 (ECLI:IT:COST:2000:523)
Massima numero 25916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 21/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla prescrizione generale del previo interrogatorio nel procedimento ordinario e rispetto ad altri riti processuali, con lesione inoltre del principio del contraddittorio e della garanzia della difesa - Difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, di una nuova e diversa disciplina legislativa pur anteriore all'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale - censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) della Costituzione, per la mancata inclusione del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) così come invece è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997 - per difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, della nuova e diversa disciplina legislativa anteriore all'atto di rimessione della questione (legge 16 dicembre 1999, n. 479) che ha, tra l'altro: a) stabilito che il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero; b) posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell' avviso anzidetto e dell'eventuale invito a presentarsi(art. 415-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione) e dell'invito a presentarsi ( artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione). A. G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte