Ordinamento penitenziario - Perquisizioni personali nei confronti dei detenuti - Mancata previsione dell'obbligo per l'amministrazione di redigere un atto motivato circa i presupposti e le modalità della perquisizione e di comunicare l'atto all'autorità giudiziaria per la convalida - Asserita violazione del principio di riserva di giurisdizione in tema di misure restrittive della libertà personale, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, e del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti incisi dalle perquisizioni - Interpretazione delle norme in senso conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
L'esigenza di eseguire perquisizioni personali sui detenuti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, é connaturale allo stato di detenzione, in quanto finalizzata ad impedire che il detenuto - del quale l'amministrazione é responsabile - rechi danno a se od altri, ovvero commetta reati. Ne consegue che le suddette perquisizioni non costituiscono un aggravamento dello stato di detenzione, con ulteriore riduzione della libertà personale del detenuto, e pertanto non soggiacciono alle previsioni di cui all'art. 13 Cost., fermo restando l'obbligo, per l'amministrazione penitenziaria, di documentare (anche ex post) le perquisizioni ed i provvedimenti che le hanno disposte, al fine di consentirne l'impugnabilità 'ex sé dinanzi al giudice ordinario. Pertanto non é fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti di perquisizione disposti dall'amministrazione penitenziaria. - Sulla facoltà dell'amministrazione penitenziaria di adottare misure relative alle modalità della pena, v. sentenze n. 351/1996; 410/1993; 349/1993. - Sulla esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti anche dei detenuti si vedano le sentenze nn. 26/1999, 410/1997, 376/1997, 212/1997. - Sulla necessità che sia il giudice di merito, in assenza di norme espresse, ad individuare lo strumento processuale più idoneo alla tutela della situazione giuridica soggettiva protetta, si vedano le sentenze n. 270/1999, 295/1991. M.R.