Regione marche - Turismo - Disciplina dei campeggi - Possibilità di installare nei campeggi strutture abitative fisse - Asserita violazione del principio fondamentale posto dalla legge quadro statale in materia - Sopravvenuta nuova organica disciplina regionale - Cessazione della materia del contendere.
Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta nuova organica disciplina regionale, allineata nella sostanza alla legge statale di principi, che ha definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione della legge della Regione Marche in materia di campeggi, oggetto della questione di legittimità' costituzionale proposta in via principale; legge cui il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri per conto dello Stato ha imputato, in particolare, il contrasto con la legge quadro per il turismo (legge n. 217 del 1983) per avere previsto la possibilità' di installare nei campeggi anche unità abitative (o similari) stabilmente infisse sul terreno, in deroga, appunto, alla prescrizione della legge statale che definisce gli esercizi ricettivi abilitati a esser sede di strutture fisse come «villaggi turistici». - V. anche per casi analoghi di cessazione della materia del giudizio, tra le altre, sentenze n. 350 e n. 138/2000.