Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo dei termini massimi - Lamentata, irragionevole, equiparazione di situazioni tra loro eterogenee (in particolare tra le ipotesi di regressione del procedimento e di evasione dell'imputato) nonché incongruenza sistematica delle norme - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il limite del doppio dei termini massimi di custodia cautelare sia applicabile non solo nel caso di evasione, ma anche nell'ipotesi di regresso del procedimento ex art. 303, comma 2, cod. proc. pen. La norma impugnata, infatti, va interpretata in modo conforme alla Costituzione, nel senso che il termine ivi previsto quale durata massima della custodia cautelare costituisce un limite insuperabile, a nulla rilevando che il termine sia cominciato nuovamente a decorrere per effetto della regressione del procedimento ad una fase anteriore. - Sul computo dei termini di durata massima di custodia cautelare nell'ipotesi di regressione del procedimento, si veda la sentenza n. 292/1998. - Sull'interpretazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., nel senso di limite insuperabile, si vedano le sentenze n. 214/2000 e n. 429/1999. M.R.