Ordinanza 107/2022 (ECLI:IT:COST:2022:107)
Massima numero 44909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/03/2022; Decisione del
23/03/2022
Deposito del 28/04/2022; Pubblicazione in G. U. 04/05/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Applicazione all'immobile in cui dimori e risieda anagraficamente uno dei coniugi, ubicato fuori dal Comune in cui si trova quello fissato dall'altro come residenza anagrafica e dimora abituale, salva la prova della separazione legale o il divorzio - Omessa previsione, in base all'interpretazione del diritto vivente - Denunciata disparità di trattamento, violazione della libertà di circolazione e soggiorno, nonché dei principi di eguaglianza dei coniugi e della capacità contributiva - Difetto di rilevanza - Censura oscura e contraddittoria - Conseguente ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 255011).
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Applicazione all'immobile in cui dimori e risieda anagraficamente uno dei coniugi, ubicato fuori dal Comune in cui si trova quello fissato dall'altro come residenza anagrafica e dimora abituale, salva la prova della separazione legale o il divorzio - Omessa previsione, in base all'interpretazione del diritto vivente - Denunciata disparità di trattamento, violazione della libertà di circolazione e soggiorno, nonché dei principi di eguaglianza dei coniugi e della capacità contributiva - Difetto di rilevanza - Censura oscura e contraddittoria - Conseguente ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 255011).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, rispettivamente per difetto di rilevanza e oscurità e contraddittorietà della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., e dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", escludono la riduzione/esenzione dalle imposte IMU e ICI per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, salva la prova della separazione legale o divorzio. Da un lato, il giudice a quo non deve fare applicazione dell'art. 13, comma 2, che disciplina l'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU, in quanto oggetto di impugnativa nel giudizio principale è un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta per il 2011. Dall'altro, il rimettente struttura le doglianze in modo che esse risultino condizionate da elementi che attengono alla disciplina dell'IMU mentre, nel contesto dell'ICI, il requisito della residenza anagrafica ha solo valenza di presunzione legale relativa né chiarisce tale profilo, limitandosi a configurare una identica censura per la disciplina agevolativa delle due imposte.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, rispettivamente per difetto di rilevanza e oscurità e contraddittorietà della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., e dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", escludono la riduzione/esenzione dalle imposte IMU e ICI per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, salva la prova della separazione legale o divorzio. Da un lato, il giudice a quo non deve fare applicazione dell'art. 13, comma 2, che disciplina l'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU, in quanto oggetto di impugnativa nel giudizio principale è un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta per il 2011. Dall'altro, il rimettente struttura le doglianze in modo che esse risultino condizionate da elementi che attengono alla disciplina dell'IMU mentre, nel contesto dell'ICI, il requisito della residenza anagrafica ha solo valenza di presunzione legale relativa né chiarisce tale profilo, limitandosi a configurare una identica censura per la disciplina agevolativa delle due imposte.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 13
co. 2
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 8
co. 2
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 173
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte