Ordinanza 530/2000 (ECLI:IT:COST:2000:530)
Massima numero 25886
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 22/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento disciplinare a carico di un parlamentare, magistrato fuori ruolo in aspettativa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, promosso dalla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, nei confronti del senato della repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del 29 luglio 1999, con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione a fatti oggetto di giudizio disciplinare davanti alla predetta sezione nei confronti di un membro del Parlamento, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione é demandata alla Corte costituzionale, dal momento: a) che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, esercita, in posizione di indipendenza, una attribuzione costituzionalmente spettante al medesimo Consiglio (ai sensi dell'art. 105 della Costituzione) nell'ambito di un procedimento cui la legge ha conferito caratteri giurisdizionali, essendo le relative pronunce soggette solo ad impugnazione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione (art. 17, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195); b) che il Senato della Repubblica é legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta; c) che, sotto il profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la menomazione di una propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera di una delibera parlamentare, denunciata come illegittima, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. E', in ogni caso, riservata ogni pronuncia definitiva in ordine alla ammissibilità del conflitto per quanto riguarda in particolare la legittimazione anche processuale a proporre il ricorso. - Sul procedimento disciplinare per i magistrati, v. anche sentenze n. 289/1992; n. 71/1995 e n. 497/2000.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Costituzione  art. 105

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26    co. 3