Sentenza 531/2000 (ECLI:IT:COST:2000:531)
Massima numero 25922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 23/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati militari - Vilipendio alla bandiera nazionale - Pena della reclusione militare da tre a sette anni - Asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, per eccessiva gravosità rispetto a quello previsto per l'analogo reato comune (art. 292 cod. pen.) e per altre fattispecie incriminatrici dello stesso tipo (vilipendio alla nazione, ex art. 82 cod. pen. mil. pace) - Inidoneità dei tertia comparationis al raffronto prospettato - Critica di natura politico- Legislativa alla norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo

Fermo restando il dovere dei giudicanti di verificare la riconducibilità della condotta al modello legale e la sua concreta offensività, considerato che l'incriminazione di vilipendio non si estende alle espressioni di critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto all'entità oggetto di protezione, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione «al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze» (sentenza n. 20 del 1974), si riduce ad una critica di significato essenzialmente politico-legislativo la censura mossa, evocando come unico parametro l'art. 3 della Costituzione, per contestare l'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio del vilipendio alla bandiera nazionale, che prevede la pena della reclusione militare da tre a sette anni, in relazione a quello previsto per l'analogo reato comune (art. 292 cod. pen.) e per altre fattispecie incriminatrici dello stesso tipo (il vilipendio alla nazione, ex art. 82 cod. pen. mil. pace). Infatti, i tertia comparationis indicati dal remittente (senza argomentare circa l'esistenza di eventuali giustificazioni di tale diversità) sono tra di loro eterogenei (per la varietà dei livelli meno elevati o di aggravamento della pena anche maggiori rispetto al reato considerato) e perfino contraddittori, quando non si riducano a profili quantitativi difficilmente traducibili in dimostrazione di assoluta irragionevolezza del divario medesimo; l'eventuale annullamento dell'art. 83 cod. pen. mil. di pace, che desse luogo alla applicazione del reato comune (art. 292 cod. pen.), produrrebbe un nuovo paradossale squilibrio, risultando il vilipendio alla bandiera punito più gravemente per i militari in congedo (art. 292-bis) che per quelli in servizio. Pertanto non é fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace. - Sui problemi di confine tra vilipendio e libertà di espressione, anche le sentenze nn. 263/2000 e 199/1972. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte