Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dal pronunciare sentenza per il giudice che si sia pronunciato nel merito o abbia emesso ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di ulteriori e diversi argomenti - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta, abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.). Questione identica a quella attualmente sollevata é già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 168 del 2000, e il rimettente non propone argomenti ulteriori che possano indurre ad una diversa soluzione. - V. ordinanza n. 168/2000 citata come precedente specifico. L.T.