Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Questione già esaminata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la prevista estinzione d'ufficio dei giudizi relativi alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio. La questione é identica ad altra già respinta da questa Corte con la sentenza n. 310 del 2000 e l'attuale rimettente non propone argomenti ulteriori che possano indurre ad una diversa soluzione. - V. sentenza n. 310/2000 citata come precedente specifico. L.T.