Ordinanza 534/2000 (ECLI:IT:COST:2000:534)
Massima numero 25926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 23/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25925


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalità e tempi di adempimento - Assunto ingiustificato e deteriore trattamento degli accessori dei crediti vantati dai pensionati, con riduzione della loro garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 3'bis' della legge n. 140 del 1997 e dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi su quanto dovuto per effetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione, i quali, oltretutto, avendo natura previdenziale sono intesi a garantire il minimo vitale. Va, infatti, osservato che la proposta questione, al pari di ogni altra censura relativa alla normativa impugnata, e' subordinata, dal punto di vista logico e processuale, rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti, non eludibile da parte dei magistrati che ne sono investiti. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte