Ordinanza 535/2000 (ECLI:IT:COST:2000:535)
Massima numero 25927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  15/11/2000;  Decisione del  15/11/2000
Deposito del 23/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Ricorsi alle commissioni censuarie - Accoglimento ope legis, per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali - Lamentata eliminazione di un grado di giudizio - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1993, n. 287 e dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405, nella parte in cui prevedono che i ricorsi alle commissioni censuarie, non decisi per mancata costituzione di queste ultime, si intendono accolti, in quanto l'ordinanza di rimessione contiene la semplice enunciazione dell'oggetto del contendere, con omissione di qualsiasi riferimento alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. M.R.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte