Ordinanza 536/2000 (ECLI:IT:COST:2000:536)
Massima numero 25928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
15/11/2000; Decisione del
15/11/2000
Deposito del 23/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali - Esclusione della tutela ante causam e della conseguente applicabilità degli artt. 700 e 669 e ss. cod. proc. civ. o, in subordine (nell'ipotesi che si riconosca la tutela ai soli diritti soggettivi), esclusione della tutela per gli interessi legittimi - Sopravvenuta nuova normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali - Esclusione della tutela ante causam e della conseguente applicabilità degli artt. 700 e 669 e ss. cod. proc. civ. o, in subordine (nell'ipotesi che si riconosca la tutela ai soli diritti soggettivi), esclusione della tutela per gli interessi legittimi - Sopravvenuta nuova normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di emettere provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ., perché valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale ha modificato (all'art. 3) la norma impugnata. M.R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 13