Rapporto di lavoro - Contratto di lavoro in prova - Esclusione delle garanzie sui licenziamenti dei lavoratori ed in particolare della forma scritta per il recesso dal rapporto in prova - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto di difesa - Diversità strutturale del rapporto in prova rispetto al rapporto definitivo - Non fondatezza della questione.
La specialità del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversità tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l'assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 Cost. poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresì infondate sono le censure riferite agli artt. 24 e 38 Cost. in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall'altro lato, il patto di prova non é di per sé incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta. - V. sentenze nn. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversità strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo. - V. sentenza n. 390/1999 e ordinanza n. 254/1997 ove é stato affermato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto di lavoro. - V. sentenza n. 255/1989 ove é stata riconosciuta la compatibilità del patto di prova con l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato. L.T.