Ordinanza 542/2000 (ECLI:IT:COST:2000:542)
Massima numero 25934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  27/11/2000;  Decisione del  27/11/2000
Deposito del 04/12/2000; Pubblicazione in G. U. 13/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento giudiziario militare - Composizione dei tribunali militari - Istituzione di una magistratura militare separata da quella ordinaria - Azione disciplinare e provvedimenti di 'status' riguardanti i magistrati militari attribuiti alla competenza del ministro della difesa, anziché a quella del ministro della giustizia - Conseguente, lamentata, incidenza sull'indipendenza dei magistrati, ai fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - censurate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i tribunali militari siano formati da magistrati militari (la c.d. magistratura militare), posti alle dipendenze del Ministero della difesa, il quale esercita l'azione disciplinare, e governati da un Consiglio della magistratura militare avente le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura - considerato che la differenziazione organizzativa della giurisdizione militare in tempo di pace, a competenza rigorosamente circoscritta, non pregiudica di per se' il corretto esercizio della funzione giurisdizionale anche per l'assimilazione delle garanzie di indipendenza stabilite per i magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari. Né può ritenersi lesivo dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo 'status' dei magistrati militari al Ministro della difesa anzichè al Ministro della giustizia i cui compiti si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria, tenuto conto che al Consiglio della magistratura militare sono assegnate le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura. - sull'articolazione differenziata della magistratura militare, si vedano anche le sentenze n. 52/1998 e 71/1995; - sull'organizzazione e le garanzie costituzionali delle altre magistrature: sentenze nn. 278/1987 e 1/1978; - sull'art. 108 Cost., si vedano anche le sentenze nn. 266/1988 e 67/1984; - sull'assimilazione delle garanzie d'indipendenza per i giudici militari, a quelle previste per i giudici ordinari, v. anche le sentenze nn. 392/2000, 52/1998 e 71/1995; - sul parallelismo delle attribuzioni a ministri e consigli, v. l'ordinanza n. 262/1993 e la sentenza n. 52/1998. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 103  co. 3

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte