Processo civile - Interruzione del processo, in caso di constatata scomparsa del convenuto - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla data del provvedimento di interruzione anziché dalla nomina del curatore dello scomparso - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del convenuto (secondo quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1986) dal momento di tale dichiarazione e non dal momento della nomina del curatore dello scomparso. Dalla prospettazione del rimettente risulta che, nella specie, la nomina del curatore degli scomparsi è avvenuta meno di tre mesi dopo l'interruzione del processo, ne consegue la palese estraneità alla fattispecie sub iudice del presupposto da cui muove il giudice a quo di processo riassunto tardivamente per essere la nomina del curatore dello scomparso intervenuta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione. - V. sentenza n. 220/1986 ove sono stati definiti i principi che regolano la riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del convenuto. L.T.