Ordinanza 544/2000 (ECLI:IT:COST:2000:544)
Massima numero 25936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  27/11/2000;  Decisione del  27/11/2000
Deposito del 04/12/2000; Pubblicazione in G. U. 13/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Pensioni a carico dello stato - Riscatto di servizi non di ruolo - Impugnativa dinanzi alla corte dei conti dei relativi provvedimenti - Termine decadenziale di novanta giorni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, rispetto al termine di prescrizione (di cinque anni) previsto per azionare pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e rispetto alla ricongiunzione e riunione di servizi (secondo la legge n. 29 del 1979) - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, <>. Le ragioni addotte a sostegno delle precedenti decisioni, rese dalla Corte su tale norma, restano infatti ferme anche di fronte alla prospettazione dell'attuale rimettente, che evoca diversi termini di paragone, quali i crediti retributivi e la ricongiunzione di servizi di cui alla legge n. 29 del 1979, i quali sono ben lungi dal rappresentare situazioni aventi un carattere di omogeneità rispetto al diritto di riscatto. - V. le precedenti ordinanze nn. 126/1992 e 120/1991. A.M.M.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte