Processo civile - Tutela provvisoria di crediti - Crediti vantati da professionisti - Provvedimento anticipatorio di condanna - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai creditori comuni, in particolare rispetto agli imprenditori commerciali, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della durata ragionevole del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, comma primo, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la concedibilita' dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.). Come gia' rilevato il legislatore ha, con una scelta che non puo' essere considerata irrazionale, ritenuto di limitare la concedibilita' del provvedimento anticipatorio di condanna di cui si tratta a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assume una piu' consistente valenza probatoria in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva. La specificita' di tali casi rende la disciplina considerata inidonea a fungere da 'tertium comparationis' e, quindi, esclude che possa considerarsi violato il principio di eguaglianza. Altrettanto insussistente e' anche l'asserita lesione dell'art. 24 Cost. in quanto la norma denunciata lascia comunque intatta la facolta' della parte di avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio 'ante causam', sia del giudizio contenzioso ordinario (che e' la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata e rispetto al quale soltanto puo' essere rapportato il principio di ragionevole durata). - V. sentenza nn. 295/1995 e 65/1996 sulla specificita' della forma di tutela prevista dall'art. 186-ter cod. proc. civ. L.T.