Processo civile - Sospensione dell'esecutività del titolo - Mancata previsione della perdita di efficacia, sin dall'inizio, degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato - Lamentata disparità di trattamento tra debitori esecutati o non esecutati al momento del provvedimento sospensivo, nonché violazione della tutela difensiva del debitore esecutato - Questione già decisa con pronuncia di rigetto - Mancanza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza - trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacche' la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale ex tunc del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.