Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Termine quinquennale di buona condotta - Decorrenza dalla data di chiusura anziché dalla data della dichiarazione di fallimento - Denunciata irrazionalità della norma, con lesione del diritto del fallito a svolgere attività lavorativa e di impresa e disparità di trattamento tra falliti in conseguenza soltanto della diversa durata delle procedure fallimentari - Non fondatezza della questione.
La soluzione legislativa (art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) secondo cui il termine quinquennale di buona condotta per la riabilitazione civile del fallito decorre dalla data di chiusura piuttosto che dalla data di dichiarazione di fallimento non preclude al fallito - il quale, stante la mancanza di una norma di carattere generale che lo privi della capacità di agire, ha la possibilità di esercitare, anche nel corso della stessa procedura concorsuale, una nuova impresa - lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare dell'attività d'impresa, e non determina una ingiustificata disparità di trattamento tra falliti in conseguenza del dato accidentale rappresentato dalla durata della procedura, in quanto le disparità di mero fatto non danno luogo a problemi di costituzionalità delle leggi; essa costituisce esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura premiale. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione. - sulle disparità di mero fatto, ossia le differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, che non danno luogo a problemi di costituzionalità con riferimento all'articolo 3 della Costituzione: sentenze nn. 175/1997, 417/1996, 295 e 188/1995. A.G.