Ordinanza 550/2000 (ECLI:IT:COST:2000:550)
Massima numero 25946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  27/11/2000;  Decisione del  27/11/2000
Deposito del 06/12/2000; Pubblicazione in G. U. 13/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Definizione agevolata dei rapporti tributari - Definizione dei periodi di imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi - Obbligo del contribuente di versare un importo forfettario di lire due milioni per ciascuno dei periodi suscettibili di accertamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al versamento della più onerosa somma, rispetto a quanti ottengano la definizione automatica con il pagamento di sole lire centomila, anche se con dichiarazione infedele - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge n. 413 del 1991 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il contribuente, il quale intenda presentare la dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per eseguire l'accertamento e per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve versare un importo forfettario pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi, senza distinzione alcuna tra mancata presentazione della dichiarazione (illegittima) per evasione e mancata presentazione per insussistenza dell'obbligo relativo. Premesso che il contribuente, con la richiesta di definizione automatica globale dei rapporti tributari, compie una libera scelta rispetto alla quale non puo' profilarsi un problema di capacita' contributiva (trattandosi di una alternativa offerta per definire e acquisire certezza giuridica di assolvimento degli oneri tributari), va altresi' esclusa qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la soluzione adottata dal legislatore, di riferirsi 'tout court' al fatto obiettivo della non presentazione della dichiarazione dei redditi, non e' manifestamente irragionevole o arbitraria essendo diretta a favorire una sollecita definizione di tutte le annualita' non definite e suscettibili di accertamento, con conseguente tempestivo gettito tributario e con deflazione del contenzioso. - V. sentenza n. 33/1981 e ordinanze nn. 361/1992 nonche' 50 e 172/1993 sulla compatibilita' con i principi fissati dalla Costituzione in materia tributaria della definizione agevolata di rapporti tributari mediante condono fiscale. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte