Ordinanza 555/2000 (ECLI:IT:COST:2000:555)
Massima numero 25952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  27/11/2000;  Decisione del  27/11/2000
Deposito del 06/12/2000; Pubblicazione in G. U. 13/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Versamenti mensili dell'imposta - Termine di scadenza coincidente con giorno non lavorativo (per le banche) - Effettuazione del versamento nel primo giorno lavorativo precedente - Prospettata, irragionevole, discriminazione dei contribuenti tenuti ai versamenti dell'iva rispetto alla generalità dei debitori, per i quali vale la regola di maggior favore della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo - Inapplicabilita' nel giudizio 'a quo' della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dispone che le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente. Erroneamente, infatti, il rimettente muove dalla inapplicabilità ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio, del successivo art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, il quale ha, in via generale, escluso la tardività, e quindi l'assoggettabilità a sanzione, del pagamento effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un termine cadente di sabato o di giorno festivo. A.M.M.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte