Reati e pene - Procedimento per reato di favoreggiamento - Ritrattazione - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla questione sollevata - Rinvio per relationem ad un atto di causa - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio per relationem a un atto di causa, giacche' il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - sull'inammissibilità di questioni prospettate per relationem ad altri atti: sentenze nn. 310/2000 e 242/1999; ordinanze nn. 232 e 173/2000. - sulla necessità della motivazione esplicita, per la verifica dell'avvenuto apprezzamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, sentenza n. 79/1996. A.G.