Tributi locali - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale a carico del produttore o venditore della merce o del fornitore di servizi oggetto della pubblicità - Mancata previsione della preventiva escussione dell'obbligato principale nonché della esistenza di un effettivo rapporto giuridico-economico tra i due soggetti, quale condizione per il sorgere dell'obbligazione solidale - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva, del principio di eguaglianza e dei principi della legge delega in materia - Non fondatezza della questione.
Il produttore dei beni o servizi pubblicizzati non e' estraneo al presupposto d'imposta sulla pubblicità, sì che non appare irrazionale la previsione della sua responsabilità solidale col debitore principale d'imposta. E, d'altro canto, la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, aveva espressamente demandato al Governo la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce, ovvero fornisce i servizi, oggetto di pubblicità. Ne consegue che non é fondata, con riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui: (a) non prevede il beneficium excussionis in favore del produttore dei beni o servizi oggetto di pubblicità; (b) prevede la responsabilità solidale del suddetto produttore anche quando la diffusione pubblicitaria sia avvenuta contro la sua volontà. - V. sentenza n. 184/1989; ordinanze n. 301/1988 e n. 316/1987. M.R.