Ordinanza 558/2000 (ECLI:IT:COST:2000:558)
Massima numero 25954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/12/2000;  Decisione del  13/12/2000
Deposito del 20/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento in camera di consiglio - Obbligo di depositare gli atti e facoltà dell'indagato di estrarne copia - Ritenuta esclusione - Conseguente, lamentata, lesione del diritto di difesa, in violazione della direttiva della legge delega relativa alla partecipazione, su base paritaria, dell'accusa e della difesa in ogni stato o grado del procedimento - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 127 del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede, all'esito della procedura camerale, l'obbligo di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne copia - sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 76 della Costituzione in relazione alla direttiva di delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, numero 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per erroneità del presupposto interpretativo, atteso che l'articolo 127 comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti, trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione. - Sulla facoltà delle parti di estrarre copia degli atti depositati, sentenza n. 192/1997 e ordinanza n. 213/2000. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2    co. 1  numero 3