Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termine per la presentazione della richiesta - Modifica normativa - Ritenuta applicabilità del nuovo termine in base al principio tempus regit actum - Dedotta lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole eguale trattamento di situazioni diverse e diverso trattamento di situazioni eguali, nonché violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e di buon andamento della amministrazione della giustizia - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 446, comma 1, 446, comma 3, e 557, comma 2, del codice di procedura penale, relative al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di decreto di giudizio immediato (art. 446), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (artt. 464 e 557, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale e monocratica), sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25, secondo comma, nonché, infine, 3, 24 e 97 della Costituzione, sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, perché: determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 12 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999; precluderebbero una scelta difensiva comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di pena; determinerebbero la perdita di un diritto incidente sulla quantità della stessa e sulla natura e gli effetti penali della condanna; farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze del ritardo della celebrazione dei processi penali. Infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione una disciplina che escludesse retroattivamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in base alla nuova legge (che, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più' economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali, ha comportato una radicale trasformazione anche del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il dibattimento), e' ancora in corso secondo le norme in vigore al momento in cui e' stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. A.G.