Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Giudizi instaurati dopo la data di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Possibilità per l'imputato di presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena - Ritenuta mancata previsione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 224 e 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relative alla mancata previsione della possibilità, per l'imputato, di presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena anche nei giudizi instaurati successivamente alla data (2 giugno 1999) di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e pendenti alla data (2 gennaio 2000) di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, allorché l'udienza preliminare sia stata celebrata nella vigenza della normativa precedente, ovvero l'imputato, avendo proposto opposizione a decreto penale dopo il 2 giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000, non abbia formulato espressa richiesta di patteggiamento con l'atto di opposizione, sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3 e 24 nonché 3, 24 e 111 della Costituzione, per irrilevanza delle disposizioni censurate rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, in quanto le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina, successiva, dell'istituto del patteggiamento, introdotta dalla legge n. 479 del 1999. A.G.