Processo penale - Appello - Sentenza del giudice di appello che abbia accertato una delle cause di nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica - Rinvio degli atti al giudice procedente - Mancata previsione del rinvio al pubblico ministero - Lamentata compromissione del diritto di difesa per impossibilità di accedere ai riti alternativi e del principio che riserva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale (di fatto esercitata dal giudice del dibattimento) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, comma 4, del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede che, quando il giudice di appello accerti una nullità assoluta da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si é verificata la nullità, anziché al pubblico ministero - sollevata in riferimento agli articoli 24 e 112 della Costituzione per la lamentata compromissione del diritto di difesa (in ragione della impossibilità di accedere ai riti alternativi ed, in particolare, al giudizio abbreviato), e del principio che riserva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale (di fatto esercitata dal giudice del dibattimento con l'emissione del nuovo decreto). Difatti la premessa del rimettente contrasta con l'interpretazione del giudice della legittimità, secondo il quale alla dichiarazione di nullità il procedimento deve regredire allo stato e grado in cui era stato compiuto, con competenza del pubblico ministero alla nuova citazione, e in quanto - anche in accoglimento della diversa premessa - il rimettente trascura l'incidenza della speciale disciplina transitoria dettata dagli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che «rimette in termini» l'imputato, e non considera la natura, duplice, del decreto di citazione (atto di esercizio dell'azione penale e di vocatio in iudicium), che in tal modo non esclude la riferibilità dell'esercizio dell'azione penale alla volontà del pubblico ministero. A.G.