Reati militari - Reati di lesione personale e di minaccia, in danno di altro militare - Richiesta di procedimento del comandante del corpo, quale condizione di procedibilità (art. 260 cod. pen. mil. pace) - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Ritenuto contrasto con il principio di conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito e ai valori democratici dello stato, con il diritto di agire in giudizio del danneggiato e lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per gli omologhi reati di diritto comune - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 260 del medesimo codice - nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante di corpo - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che i reati militari sono connotati da un'offesa alla disciplina e al servizio, interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela, appare pienamente ragionevole l'attribuzione al comandante di corpo dell'istituto della richiesta, strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la reazione dell'ordinamento militare, e fondata la ragione delle diversità di trattamento del soggetto inserito nell'ordinamento militare rispetto alla generalità dei cittadini, potenziali persone offese da reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare, tanto più che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del danneggiato dal reato, per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato (l'azione risarcitoria davanti al giudice civile). - per la preminenza dell'interesse pubblico nei reati militari, sentenze nn. 449/1991 e 42/1975, ordinanza n. 229/1988; - sul potere di richiesta del comandante di corpo, sentenze nn. 436/1995 e 449/1991, ordinanze n. 410/2000, 396/1996 e 467/1995; - sulla pluralità degli strumenti di tutela per il danneggiato dal reato, sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994, ordinanze nn. 410/2000 e 224/1997; - sulla giustificatezza della diversità del trattamento del cittadino militare, le ordinanze nn. 224/1997, 336/1996, 82/1994 e 397/1997. A.G.