Reati militari - Furto militare - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina del furto comune (a seguito della intervenuta depenalizzazione dei reati minori) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 230, primo comma, del codice penale militare di pace - nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, poiché nessuna irragionevolezza può ravvisarsi nella disparità di trattamento fra l'ipotesi del furto comune (nel regime conseguente alla intervenuta depenalizzazione dei reati minori) e quella del furto militare, in quanto la disciplina differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa dimensione degli interessi tutelati in relazione all'offesa recata con il reato militare. - Sulla inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari: sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975; ordinanze nn. 229 e 467/1988. - Specificamente, sulla identica questione, ordinanza n. 415/2000. A.G.