Ordinanza 563/2000 (ECLI:IT:COST:2000:563)
Massima numero 25960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/12/2000;  Decisione del  13/12/2000
Deposito del 20/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati militari - Furto militare - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina del furto comune (a seguito della intervenuta depenalizzazione dei reati minori) - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 230, primo comma, del codice penale militare di pace - nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, poiché nessuna irragionevolezza può ravvisarsi nella disparità di trattamento fra l'ipotesi del furto comune (nel regime conseguente alla intervenuta depenalizzazione dei reati minori) e quella del furto militare, in quanto la disciplina differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa dimensione degli interessi tutelati in relazione all'offesa recata con il reato militare. - Sulla inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari: sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975; ordinanze nn. 229 e 467/1988. - Specificamente, sulla identica questione, ordinanza n. 415/2000. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte