Ordinanza 564/2000 (ECLI:IT:COST:2000:564)
Massima numero 25961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/12/2000;  Decisione del  13/12/2000
Deposito del 20/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità per l'imputato di fare richiesta del rito abbreviato prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, in caso di rinvio a giudizio nel periodo compreso tra il 2 giugno 1999 e il 2 gennaio 2000 - Lamentata violazione del principio di parità di trattamento tra imputati in identica posizione processuale - Sopravvenute innovazioni al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Restituzione degli atti al giudice rimettente perché verifichi se possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio 'a quo' la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 438 del codice di procedura penale e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 1, come modificati dagli articoli 27 e 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per ingiustificato deteriore trattamento degli imputati rinviati a giudizio nel periodo compreso tra il 2 giugno 1999 e il 2 gennaio 2000, rispetto agli altri, in ragione della necessità, per costoro, di richiedere il rito abbreviato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, con presupposti processuali più sfavorevoli - in quanto la sopravvenuta nuova disciplina (legge 5 giugno 2000, n. 144), con lo specifico disposto dell'art. 4-ter, comma 1, ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte