Ordinanza 565/2000 (ECLI:IT:COST:2000:565)
Massima numero 25962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/12/2000;  Decisione del  13/12/2000
Deposito del 20/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale - Deroga alla competenza territoriale per accordo delle parti - Esclusione della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del tribunale adito - Ritenuta facoltà delle parti di scegliere il giudice competente, in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge - Ambiguità del contenuto dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio, per evidente ambiguità dell'ordinanza di rimessione, la quale da un lato non precisa se la questione sia sollevata o meno con riferimento alla speciale competenza del TAR per il Lazio con sede in Roma; dall'altro non precisa se si invochi dalla Corte una pronuncia additiva che consente al giudice amministrativo di rilevare d'ufficio la propria competenza per territorio, ovvero una sentenza additiva che consenta al giudice amministrativo di investire il Consiglio di Stato di una previa decisione sulla competenza. - PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI occorsi in questa ordinanza, si veda la ordinanza n. 218/2001. M.R.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 125  co. 1

Altri parametri e norme interposte