Ordinanza 566/2000 (ECLI:IT:COST:2000:566)
Massima numero 25964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/12/2000; Decisione del
13/12/2000
Deposito del 20/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Provvedimenti cautelari di sospensione - Esclusione del potere dell'autorità giudiziaria di sospendere il ruolo esattoriale emanato per la riscossione - Denuncia di trattamento ingiustificatamente differenziato tra tributi, con pregiudizio della effettività della tutela giurisdizionale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Provvedimenti cautelari di sospensione - Esclusione del potere dell'autorità giudiziaria di sospendere il ruolo esattoriale emanato per la riscossione - Denuncia di trattamento ingiustificatamente differenziato tra tributi, con pregiudizio della effettività della tutela giurisdizionale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, primo periodo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. "E", nella parte in cui non consente al giudice ordinario di sospendere cautelarmente l'efficacia del ruolo esattoriale, per insufficiente motivazione in merito alla rilevanza. In particolare, il giudice rimettente - omettendo di indicare la data di inizio dell'esecuzione forzata - non ha spiegato se nel caso di specie fosse applicabile o meno l'art. 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - già vigente all'epoca dell'ordinanza di rimessione - il quale consente al giudice competente di sospendere la riscossione coattiva del tributo. M.R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte