Sentenza 109/2022 (ECLI:IT:COST:2022:109)
Massima numero 44932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/03/2022;  Decisione del  24/03/2022
Deposito del 05/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44930  44931


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata nel giudizio principale e ne determinano la pregiudizialità per la definizione del medesimo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norma del cod. proc. civ. che limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario). (Classif. 112005).

Testo

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. (Precedenti: S. 52/2022-mass. 44536; S. 105/2018-mass. 40768).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 95 cod. proc. civ., nella parte in cui limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente si è limitato ad asserire la pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del processo principale, mentre un'attenta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale avrebbe evidenziato ragioni di ordine testuale e sistematico idonee ad escludere l'operatività della norma censurata nella liquidazione delle spettanze dell'avvocato del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 95  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte