Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata nel giudizio principale e ne determinano la pregiudizialità per la definizione del medesimo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norma del cod. proc. civ. che limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario). (Classif. 112005).
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. (Precedenti: S. 52/2022-mass. 44536; S. 105/2018-mass. 40768).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 95 cod. proc. civ., nella parte in cui limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente si è limitato ad asserire la pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del processo principale, mentre un'attenta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale avrebbe evidenziato ragioni di ordine testuale e sistematico idonee ad escludere l'operatività della norma censurata nella liquidazione delle spettanze dell'avvocato del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato).