Fallimento - Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo la perdita di tale qualità o che sia deceduto - Omessa previsione di un limite temporale ovvero di un termine predeterminato all'emissione della sentenza di fallimento - Denuncia di irragionevole sperequazione rispetto alla disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività d'impresa, in contrasto con l'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per l'omessa previsione di un limite temporale ovvero di un termine predeterminato all'emissione della sentenza di fallimento del socio illimitatamente responsabile, dopo la perdita della qualità o il decesso, per irragionevole sperequazione rispetto alla disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività d'impresa, atteso che la norma denunciata é stata già dichiarata, con sentenza n. 319 del 2000, costituzionalmente illegittima «nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata». A.G.