Ordinanza 568/2000 (ECLI:IT:COST:2000:568)
Massima numero 25966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/12/2000;  Decisione del  13/12/2000
Deposito del 20/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento - Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo la perdita di tale qualità o che sia deceduto - Omessa previsione di un limite temporale ovvero di un termine predeterminato all'emissione della sentenza di fallimento - Denuncia di irragionevole sperequazione rispetto alla disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività d'impresa, in contrasto con l'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per l'omessa previsione di un limite temporale ovvero di un termine predeterminato all'emissione della sentenza di fallimento del socio illimitatamente responsabile, dopo la perdita della qualità o il decesso, per irragionevole sperequazione rispetto alla disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività d'impresa, atteso che la norma denunciata é stata già dichiarata, con sentenza n. 319 del 2000, costituzionalmente illegittima «nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata». A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte