Regione Liguria - Sanità - Norme per l'istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza regionale, in materia ritenuta di competenza dello stato, nonché insufficiente indicazione nella legge impugnata degli oneri finanziari conseguenti - Non fondatezza della questione.
Non eccede la competenza regionale e non contrasta, di conseguenza, con l'art. 117 Cost., la delibera legislativa della Regione Lazio riapprovata il 17 novembre 1998, con la quale é stato istituito il Dipartimento regionale di genetica, poiché l'attività di ricerca e di sperimentazione clinica promossa da tale dipartimento - ancorché non di pertinenza regionale - deve ritenersi strettamente finalizzata al miglior espletamento di funzioni regionali, quali appunto l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Ed é pure da escludere che la delibera legislativa in questione dia vita ad un centro di spesa, per il quale risulti inadeguata la disposta copertura finanziaria, poiché essa si limita ad organizzare il previsto Dipartimento come "aggregazione funzionale" di preesistenti servizi operativi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lettera j), e 5, nonché degli artt. 6 e 7 della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 17 novembre 1998, in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost. - V., anche, sentenza n. 134/1997 sul collegamento o <> dell'attività di diagnosi e cura ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica.