Processo penale - Competenza territoriale - Disciplina in materia per i procedimenti riguardanti i magistrati - Omessa estensione di tale disciplina ai procedimenti riguardanti i collaboratori di cancelleria quando prestino servizio nello stesso ufficio giudiziario dei giudicanti - Lamentato, possibile, pregiudizio dell'imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni identiche
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia imputato o parte lesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria, quantomeno quando questi presti servizio nello stesso ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e 107 della Costituzione per il lamentato, possibile, pregiudizio dell'imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni identiche, in quanto, a parte il fatto che la questione ha come suo presupposto una situazione di fatto assolutamente patologica e anomala, le posizioni del magistrato e del collaboratore di cancelleria sono del tutto disomogenee e non comparabili, giustificandosi solo nei confronti dei magistrati - a cui si riferisce la garanzia dell'inamovibilità sancita dall'articolo 107, primo comma, della Costituzione - la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 11 cod. proc. pen., mentre il collaboratore di cancelleria può - nel rispetto del suo stato giuridico - essere trasferito ad altra sede o, in casi estremi, può farsi ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione. - per le giustificazioni alla disciplina derogatoria prevista dall'articolo 11 cod. proc. pen., ordinanza n. 462/1997; - sulle altre gravi ragioni di convenienza (articolo 36, comma 1, cod. proc. pen.) come norma di chiusura a tutela dell'imparzialità del giudice, sentenze nn. 283 e 113/2000; - sull'inidoneità delle situazioni patologiche a costituire una valida base per lo scrutinio di legittimità costituzionale, ordinanza n. 439/1998. A.G.