Ordinanza 571/2000 (ECLI:IT:COST:2000:571)
Massima numero 25990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  14/12/2000;  Decisione del  14/12/2000
Deposito del 21/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tribunale militare - Composizione del collegio giudicante - Sostituzione del giudice "d'arma" non professionale astenutosi - Sorteggio del giudice su più estesa base territoriale (subdistrettuale) - Lamentata discrezionalità del presidente del tribunale militare, in contrasto con il principio della precostituzione del giudice e di quello di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il grado di tenente generale o equiparato, l'estrazione del "giudice d'arma" non possa essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso del grado richiesto, che prestano servizio al di fuori della circoscrizione del Tribunale militare, se nell'ambito della stessa non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell'imputato, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, per la lamentata discrezionalità del presidente del tribunale militare, in contrasto con il principio di precostituzione del giudice e di quello di eguaglianza. Al contrario di quanto di quanto opina il giudice 'a quo', l'articolo 5-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 553 (in armonia con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione), nello stabilire che qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale deve rimettere il procedimento al tribunale militare più vicino (determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima), non distingue tra l'impossibilità di sostituire il giudice professionale o il "giudice d'arma" e, anzi, impone il rispetto del criterio della casualità della scelta del giudice non professionale mediante la estrazione a sorte all'interno di una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore. - Sulla rispondenza al principio di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione degli spostamenti di competenza derivanti dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, sentenza n. 168/1976 e ordinanze nn. 439/1998 e 132/1977. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte